Con la conversione in legge del Decreto sviluppo l’Iva per cassa è estesa a tutti i soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro. Sono esclusi coloro che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’Iva, quali il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio e turismo, e coloro che si avvalgono del meccanismo del reverse charge.
Il regime dell’Iva per cassa si applicherà previa opzione da parte del contribuente, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta specifica annotazione dalla quale risulti l’intenzione di avvalersi di tale regime.
Sarà un provvedimento del Mef a stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione, e a dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo. Una volta che sarà diventato operativo il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.