L’Ici cioè l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita nel 1992 . Essa riguarda tutti i proprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento, compresi i locatari di immobili in locazione finanziaria, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato,. Non sono tenuti al pagamento i titolari di nuda proprietà.
I comproprietari, o titolari di diritti reali di godimento sullo stesso immobile pagano in proporzione alla quota di possesso , ad esempio due coniugi comproprietari di un’immobile pagano il 50 % dell’imposta ciascuno.
Con il D.L. 93/2008, sono state esentate dall’imposta le abitazioni principali,(generalmente coincidenti con la residenza del contribuente), e le relative pertinenze e abitazioni assimilate, individuate specificatamente da ogni Comune. Da tale esenzione sono però escluse , anche se sede di residenza anagrafica, le abitazioni di pregio, censite nelle categorie catastali:
• A/1 abitazione signorile;
• A/8 ville;
• A9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.
Il 16 giugno scade la prima rata di acconto per il 2011.
La seconda rata a saldo dovrà essere pagata con scadenza 16 dicembre.