Partite Iva inattive, la nuova modalità per chiuderle

Il condono introdotto dalla Manovra correttiva per liberale gli archivi dell’Anagrafe tributaria dai milioni di partite Iva inattive, non ha raggiunto lo scopo prefissato.
Così, dopo il prolungamento del termine entro cui aderire alla sanatoria – previsto con il Decreto proroghe – il Decreto fiscale ha riformato la procedura di chiusura delle partite Iva inattive, rendendola meno rigida rispetto a quella precedente, scompare infatti la condizione di inattività per tre anni consecutivi per la chiusura d’ufficio.
È stata una norma della Manovra correttiva 2011 a prevedere la chiusura d’ufficio delle partite Iva che sono rimaste inattive per almeno 3 anni consecutivi. Più precisamente la chiusura d’ufficio riguarda i soggetti titolari di partita Iva che per 3 annualità consecutive:
– non hanno esercitato alcuna attività d’impresa, arte o professione;
– non hanno presentato la dichiarazione Iva, qualora fosse dovuta.
In entrambi i casi ciò che si contesta al contribuente è il fatto di non aver presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività che di regola deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’effettiva cessazione.
Una volta accertato il verificarsi del presupposto, l’Ufficio chiude d’ufficio la partita Iva con provvedimento di revoca, impugnabile davanti alla Commissione tributaria, e applica la sanzione per mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, compresa tra un minimo di €. 516 ed un massimo di €. 2.065.

Torna in alto