L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES UNICA”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Beneficiari ed esclusioni
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zes unica, che non operino nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti e relative infrastrutture), della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, dei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Le imprese non devono trovarsi in situazione di difficoltà, liquidazione o scioglimento.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto (anche tramite leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonchè all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali. Il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli investimenti proposti devono avere un valore compreso tra un minimo di € 200.000 e al massimo € 100.000.000. Gli investimenti proposti devono essere compresi e le spese sostenute tra il 1 Gennaio 2025 e il 15 Novembre 2025.
Misura del Credito d’imposta
Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima d’aiuto consentita in base alla Carta degli Aiuti. Il credito d’imposta spettante è determinato nella misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, come sotto riportato.
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651 del 2014.
Procedura di accesso
Le domande si possono presentare a partire dal 31 marzo e sino al 30 maggio all’Agenzia delle Entrate. In caso di richieste superiori alla dotazione iniziale di 2,2 mld, si procederà al riparto dei fondi disponibili.
Modalità di fruizione e cumulabilità
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta è cumulabile con altri Aiuti di Stato nei limiti dell’intensità massima di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato consentito. E’ inoltre cumulabile con altre misure agevolative non qualificabili come Aiuti di Stato, come la c.d. 4.0 e 5.0.
Disposizioni varie
I beni oggetto di agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (pena esclusione e conseguente rideterminazione dell’Aiuto) e mantenuti per almeno 5 anni. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno 5 anni. Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.