In riferimento alla disposizione prevista dal “Decreto Monti” riguardo l’abbassamento dell’utilizzo del contante da 2.500 a 1.000 euro, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato la Circolare 11 gennaio 2012, n. 46 recante “Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso. Prelievi e versamenti di contante”.
In particolare, il Decreto Monti vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
La circolare dell’ABI precisa che il “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”. Dunque, il limite di importo di 1.000 euro, avendo a riferimento i soli trasferimenti, non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito. In altri termini non può opporsi diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente.
L’ABI ha ricordato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione del D.lgs. e, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione, relativamente alla movimentazione di contante.