Un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2009 definisce gli standard minimi dei servizi che gli alberghi devono fornire sul territorio nazionale, allo scopo di assicurare maggiore tutela ai turisti e maggiore competitività all’offerta turistica.
Il decreto, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, stabilisce le dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice che presenta un numero crescente di stelle (da 1 a 5), che indicano un insieme di servizi garantiti dall’albergatore per una certa struttura.
In particolare:
Albergo con 1 stella: il ricevimento è assicurato 12 ore su 24, la pulizia delle camere una volta al giorno, le dimensioni minime della camera doppia sono di 14 metri quadri, il cambio della biancheria da camera è previsto una volta alla settimana.
Albergo con 2 stelle: ci dovrà essere anche l’ascensore, mentre il cambio della biancheria da camera avviene due volte a settimana.
Albergo con 3 stelle: è richiesto, fra l’altro, un servizio bar, la conoscenza di una lingua straniera da parte della reception (aperta almeno per 16 ore), divise per il personale, servizio internet e bagno privato in tutte le camere.
Albergo con 4 stelle: deve essere assicurato, oltre al servizio giornaliero di pulizia della camera, anche un riassetto pomeridiano e il cambio della biancheria ogni giorno, servizio di lavaggio e stiratura della biancheria dei clienti, parcheggio per almeno il 50% delle camere, camere doppie di almeno 15 metri quadrati e bagno di 4.
Albergo con 5 stelle: deve essere garantito un servizio di ricevimento aperto 24 ore su 24, tre lingue straniere da parte degli addetti, mentre le camere singole devono avere una dimensione minima di 9 metri quadrati e le doppie di 16.
Gli standard minimi previsti dal decreto sono definiti in relazione all’apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti.
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto speciale e province autonome stesse nell’esercizio delle rispettive competenze in materia.
Fonte: governo.it