Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi che acquistano autoveicoli nuovi, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, in regola con le norme antinquinamento EURO 5, possono usufruire di contributi secondo le modalità illustrate nel Decreto interministeriale emanato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con quello dell’Economia e finanze n.148-T, pubblicato nella G.U. n.241 del 14 ottobre 2008.
I contributi, per cui è previsto un fondo di 70 milioni di euro, sono destinati agli acquisti avvenuti negli anni 2007 e 2008.
In particolare:
• per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2007 le domande devono essere presentate entro trenta giorni dal 14 ottobre 2008 (data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale),
• per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2008 le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2009.
Le domande per accedere ai contributi, da indirizzare al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, devono essere redatte, a pena di nullità, utilizzando la modulistica allegata, come parte integrante, al decreto interministeriale n.148-T.
L’iniziativa è finanziata dal “Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto”, così come previsto dalla Finanziaria 2007, nell’ambito delle politiche volte ad agevolare il processo di riforma del settore dell’autotrasporto delle merci, favorire la tutela dell’ambiente e promuovere l’innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale. Le modalità di erogazione del Fondo sono state regolamentate con il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n.273.
Beneficiari
Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, sempre che siano iscritte nell’apposita sezione del predetto Albo, risultanti dall’aggregazione di dette imprese.
I contributi saranno erogati anche in caso di acquisizione mediante locazione finanziaria.
Le domande devono contenere, a pena di esclusione dai benefici, tutti gli elementi richiesti dal modulo allegato al decreto, con cui obbligatoriamente vanno redatte.
Caratteristiche degli automezzi
Ai fini dell’erogazione dei contributi, si intendono:
a) per veicoli industriali pesanti, gli automezzi o le combinazioni di automezzi adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate;
b) per veicoli industriali pesanti ad emissioni particolarmente basse, gli automezzi azionati da un tipo di motore che rispetti valori limite per i gas di scarico, più severi di quelli prescritti per legge;
c) per valori soglia euro 5, i valori massimi per le emissioni di sostanze inquinanti da parte dei motori dei veicoli industriali pesanti, stabiliti nella Sezione 6.2.1, dell’Allegato 1 della Direttiva 1999/96/CE del Parlamento e Consiglio Europeo del 13 dicembre 1999, così come rettificata dalla Direttiva 2005/55/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 28 settembre 2005.
Valutazione delle domande
Per la valutazione delle istanze è istituita una apposita Commissione, che provvede all’istruttoria e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, inserisce le imprese potenziali beneficiarie dei contributi in un elenco, dandone comunicazione alla Direzione Generale per il trasporto stradale.
La Direzione provvede ad informare le imprese stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione è dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione.
Ove, al termine degli adempimenti istruttori, l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 70 milioni di euro, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.
I contributi saranno erogati in due fasi, la prima a favore dei soggetti che hanno avanzato istanza per le acquisizioni effettuate nell’anno 2007, e la seconda a favore di coloro che hanno presentato istanza per le acquisizioni effettuate nell’anno 2008.