Per determinare la periodicità delle liquidazioni IVA si deve fare riferimento al fatturato complessivo annuale dell’impresa e non ai ricavi. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 15/E del 13 Febbraio ha chiarito i dubbi sollevati dagli operatori economici su:
1) i parametri da prendere in considerazione per usufruire della liquidazione trimestrale dell’IVA;
2) la possibilità di versare il saldo annuale al 16 marzo dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.
Si conferma che “possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro ( imprese di servizi arti o professioni) o 700.000 euro (tutte le altre, comprese quelle con più attività esercitate)”.
Inoltre per quanto riguarda il termine di pagamento delle somme i contribuenti che rientrano nei nuovi limiti e hanno scelto la periodicità trimestrale devono versare:
• entro il 16 marzo dell’anno successivo, con una maggiorazione dell’1 per cento a titolo di interesse oppure
• entro il termine dovuto per la dichiarazione unificata aumentando l’importo dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva al 16 marzo.
Ricordiamo che la scelta della liquidazione trimestrale si effettua barrando la casella del rigo VO2 nella dichiarazione annuale.