Libri contabili digitali

La legge di conversione 106/2011 del DL 70/2011 dà il via alla gestione informatizzata di tutti i libri contabili, repertori e scritture delle aziende, comprese quelle di rilevanza fiscale.
Con la modifica dell’art. 2215 bis del Codice Civile viene infatti introdotta la parificazione degli obblighi e del valore probatorio con il formato cartaceo.
La firma digitale e la marcatura temporale sono gli strumenti tecnici che permetteranno un cambiamento rilevante per la semplificazione e il risparmio nell’amministrazione contabile delle aziende. Esse garantiscono infatti la datazione certa e la non modificabilità dei documenti.
La nuova disposizione le richiederà tra l’altro solo per la numerazione progressiva e la vidimazione, eliminando l’obbligo relativo alla “regolare tenuta” di libri, repertori e scritture.
Con la nuova norma le aziende godranno di un risparmio economico e gestionale da almeno due punti di vista:
1. viene superato l’obbligo trimestrale di “stampa su file” delle scritture tenute informaticamente. La marcatura temporale e la firma digitale vanno apposte a cadenza annuale come succede per il deposito dei libri analogici, oggi richiesto entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Addirittura, in caso di mancanza di registrazioni per un intero anno, l’apposizione di marca e firma al momento della registrazione successiva faranno decorrere da quel momento un nuovo periodo annuale.
2. L’imposta di bollo sarà calcolata sul numero di registrazioni effettuate e non sul numero di pagine del documento; si applicherà ogni 2500 registrazioni o frazioni. La novità introduce un risparmio certo nei costi gestionali e amministrativi delle aziende.

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