Le verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro e valutazione dei rischi

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale che fissa le modalità con le quali devono essere effettuate le verifiche periodiche sulle apparecchiature e attrezzature di lavoro e individua i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti a questo tipo di controlli.

Le apparecchiature e attrezzature di lavoro che vanno sottoposte a verifiche periodiche al fine di valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza dal punto di vista della sicurezza sono quelle elencate nel T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prima di tali verifiche, il cui costo è a carico del datore di lavoro, deve essere effettuata dall’INAIL, mentre le successive dall’ASL.
Sia l’INAIL che l’ASL possono avvalersi per effettuare le verifiche di soggetti pubblici o privati abilitati.
Con l’occasione si ricorda che entro il 30 giugno 2011 deve concludersi la prima fase della valutazione stress lavoro – correlato e entro il 31 dicembre 2011 deve essere redatto il documento di valutazione dei rischi (Dvr) secondo le linee giuda del Ministero.
La valutazione del rischio stress lavoro è parte integrante della valutazione dei rischi, il soggetto responsabile di tale adempimento è il datore di lavoro, il quale si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), coinvolgendo il medico del lavoro e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Sono tenute alla valutazione del rischio, ivi inclusa la valutazione stress lavoro – correlato tutte le imprese del settore privato e delle pubbliche amministrazioni e i destinatari sono tutti i lavoratori e le lavoratrici, inclusi dirigenti e preposti.
Il datore di lavoro che ometta di effettuare la valutazione dei rischi e ometta l’elaborazione del documento di valutazione è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

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