Iperammortamento 2026-2028: al via la nuova maxi-deduzione per investimenti 4.0 e FER

Il nuovo iperammortamento, introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, riconosce una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si tratta quindi di un credito d’imposta, ma di una deduzione fiscale maggiorata che opera in dichiarazione dei redditi. Con la pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati individuati i termini e approvati i modelli di comunicazione per l’accesso al beneficio.

La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V;
  • beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti rinnovabili, compresi i sistemi di accumulo.

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, dimensione o settore, con esclusione delle imprese in procedure concorsuali senza continuità e di quelle destinatarie di sanzioni interdittive.

Le aliquote di maggiorazione sono articolate su base annua:

  • 180% fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

L’accesso al beneficio avviene tramite la piattaforma GSE, con una procedura articolata in più fasi. La piattaforma per le comunicazioni preventive è attiva dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026. Alla comunicazione preventiva seguono la comunicazione di conferma dell’investimento e la comunicazione di completamento. A queste si aggiungono due ulteriori adempimenti periodici di monitoraggio: una comunicazione da trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno, contenente le informazioni sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio, e una comunicazione integrativa da inviare entro il successivo 30 giugno, con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

La misura non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta beni strumentali 4.0, ma può essere cumulata con altre agevolazioni nazionali ed europee, purché il calcolo avvenga al netto degli altri contributi, non vi sia sovrapposizione sulle medesime quote di costo e il sostegno complessivo non superi il costo dell’investimento.

Un punto di attenzione riguarda i software in modalità SaaS: nella versione finale della disciplina sono rimasti agevolabili i software e le piattaforme riconducibili ai beni immateriali dell’Allegato V, mentre sono rimasti fuori i meri servizi fruiti in abbonamento privi di autonoma qualificazione come investimento agevolabile.

Per approfondimenti vai alla sezione dedicata su BANDI

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