La Cassazione, con sentenza dello scorso 1 aprile ha chiaramente affermato che il TFR del lavoratore deve essere garantito ( e quindi pagato) dal Fondo di garanzia INPS, anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore di lavoro.
Nel caso di specie, una lavoratrice, dopo aver agito infruttuosamente verso il proprio datore per ottenere il TFR maturato, decide di ricorrere al Tribunale per chiedere il fallimento del datore. La domanda viene respinta per esiguità del credito.
La lavoratrice chiede tale TFR direttamente al Fondo Garanzia dell’INPS; anche in questo caso la domanda viene respinta per mancanza di dichiarazione di fallimento. La stessa si rivolge al Tribunale. La Corte d’appello, ribaltando la sentenza di primo grado, dichiarava che “l’intervento del Fondo non era impedito dalla circostanza che l’istanza di fallimento era stata respinta”. L’Inps ricorreva in Cassazione.