Inizio attività: le novità della S C I A

Come noto, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese il legislatore con il cd “Decreto Sviluppo” ha sostituito la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( SCIA) per alcuni settori economici da aprile 2011.
Con la sola presentazione della SCIA sarà quindi possibile esercitare tutte quelle attività attualmente soggette al nulla osta della Pubblica amministrazione (somministrazione alimenti e bevande; bar e ristorazione; attività ricettive alberghiere per citarne solo alcune) ad eccezione delle attività sanitarie, di commercio dei prodotti farmaceutici e dei generi di monopolio.
Dopo la presentazione della Scia, l’Amministrazione competente avrà 60 giorni dal ricevimento della stessa segnalazione (30 giorni in edilizia), per verificare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività.
Qualora si accerti la carenza di tali requisiti, l’Amministrazione può adottare provvedimenti di:
– divieto di prosecuzione dell’attività;
– rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Ad evitare tali provvedimenti il contribuente può concordare con l’Amministrazione un termine per regolarizzare l’attività che non può essere inferiore a 30 giorni.

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