IMU: deduzione in UNICO per i fabbricati strumentali

A partire da UNICO 2014 (periodo d’imposta 2013), l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile in parte dal reddito d’impresa o professionale. A stabilirlo è stata la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, all’art. 1, commi 715 e 716), la quale ha previsto che per il periodo d’imposta 2013 sia deducibile una quota pari al 30%, mentre a partire dal periodo d’imposta 2014 (UNICO 2015) e a regime la quota deducibile dell’IMU sarà pari al 20%.
L’imposta resta, invece, indeducibile ai fini IRAP.

E’ bene precisare che la deduzione della quota IMU si applica sul reddito d’impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma non direttamente sul reddito complessivo (quadro RN), che include anche altri redditi, quali i redditi fondiari, i redditi diversi, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, ecc. Sul reddito complessivo si ha solo l’effetto indiretto dovuto all’abbattimento del reddito d’impresa o professionale.

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