Il rimborso Iva per i soggetti extra-Ue

Per il rimborso dell’ IVA assolta in Italia nel 2010 da soggetti extracomunitari la richiesta va presentata entro il 30 settembre 2011 con il Modello IVA 79.
Le nuove regole
La nuova norma prevede oggi che i soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione stabiliti in Stati extra Ue con cui esistono accordi di reciprocità, possono richiedere “entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672”. In particolare, quindi:
• il rimborso può esser richiesto, almeno per il momento, solo dai soggetti stabiliti in Israele, Norvegia e Svizzera , paese con cui ad oggi esistono accordi di reciprocità fiscale con l’Italia;
• l’IVA richiesta a rimborso deve riferirsi all’acquisto o importazione di beni/servizi inerenti l’attività svolta dal soggetto istante nello Stato extra UE di residenza.
Vi sono comunque casi in cui il rimborso non spetta ovvero:
• se il soggetto extracomunitario dispone in Italia di una stabile organizzazione (ovvero della residenza fiscale, del domicilio, della sede della propria attività),
• se il soggetto extracomunitario ha effettuato nel territorio dello Stato operazioni attive rilevanti agli effetti dell’IVA, escluse quelle soggette al meccanismo del reverse charge per le quali il debitore dell’imposta è il cessionario o committente e quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.

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