Finanziamento delle misure per l’attuazione del Protocollo di Kyoto

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 Aprile 2009, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, riguardante il Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto”.
Il provvedimento rende operativo il “Fondo Kyoto”, istituito con la Legge finanziaria 2007, finalizzato all’erogazione di finanziamenti per interventi in favore della lotta ai cambiamenti climatici, con una dotazione di 600 milioni di euro per il triennio 2007/2009 (200 milioni di euro/annui).
Investimenti agevolabili:
Possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del Decreto, ed, in particolare, investimenti che riguardano le seguenti misure:
a) “Misura microcogenerazione diffusa”
b) “Misura rinnovabili”
c) “Misura motori elettrici”
d) “Misura usi finali”
e) “Misura protossido di azoto”
f) “Misura ricerca”
g) “Misura gestione forestale sostenibile”

Costi ammissibili:
a) Progettazione di sistema
b) Costi delle apparecchiature
c) Costi delle infrastrutture
d) Costi di installazione
Le agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione europea.
Presentazione delle domande e modalità di erogazione del contributo:
Per l’attivazione dei finanziamenti si attende una circolare applicativa dello stesso Ministero dell’ambiente, da approvarsi entro il 21 giugno 2009. A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare, i soggetti interessati avranno 5 mesi di tempo per presentare la domanda di richiesta dei finanziamenti agevolati.
Potranno beneficiare dell’agevolazione le imprese, le persone fisiche, le persone giuridiche private, i soggetti pubblici (Regioni, province, comuni, etc..) e i condomini.
I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei.
L’erogazione del finanziamento agevolato avviene con una prima quota, di un massimo del 25% dell’importo totale, disposta dalla Cassa Depositi e Prestiti entro 15 giorni lavorativi dalla data del perfezionamento del contratto di finanziamento; il restante 75% viene erogato per stati di avanzamento di importo non inferiore al 25% ciascuno.
L’ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre.
Il soggetto beneficiario si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.