L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo necessario per beneficiare del credito d’imposta in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall’art. 1, commi 280-283 della legge finanziaria 2007.
Il credito d’imposta è concesso a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, secondo le disposizioni operative dettate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 marzo 2008.
La legge finanziaria 2007 ha stabilito che il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap e che l’eventuale eccedenza rispetto ai versamenti dovuti può essere fruita in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/97, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Il nuovo codice tributo “6808”, da indicare nella sezione erario del modello F24, è operativo a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.