La Delibera della G.R. della SARDEGNA del 30/06/2022 disciplina la concessione dei CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI e IN CONTO CAPITALE per le operazioni di CREDITO AGEVOLATO alle Attività Commerciali di cui all’Art. 7 L.R. n. 3 del 9 marzo 2022.
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese commerciali, iscritte nel Registro delle Imprese in Sardegna che abbiano realizzato l’investimento e stipulato con le Banche contratti di finanziamento (erogati a decorrere dal 02 gennaio 2022) coerenti con le seguenti destinazioni:
a) all’acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all’ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa.
b) all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
c) all’acquisto di macchine, attrezzature fisse, mobili impianti e arredi autoveicoli nuovi, ovvero usati, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
d) all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dello sviluppo e miglioramento del commercio elettronico e per l’introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, gestionali, ecc.;
e) all’acquisto di scorte e di prodotti finiti.
Soggetti ammissibili
– commercio al dettaglio, in sede fissa (comprese le attività di commercio esercitate per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari e non alimentari in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche accessibili direttamente al consumatore finale) o ambulante e all’ingrosso;
– somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– tabaccai ed edicole;
– ausiliari del commercio (limitatamente alle seguenti figure: Agente e Rappresentante di commercio, Commissionario);
– commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica, esclusivamente se congiunto, connesso e funzionale ad altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio all’ingrosso già esercitata.
Misura delle agevolazioni in conto interesse e in conto capitale
Contributo in conto interessi
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo è riconosciuto per una durata massima di 12 anni per acquisto, costruzione di immobili; 6 anni per macchinari, impianti e attrezzature; 5 anni per le scorte.
L’importo del contributo è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 64%.
Contributo in conto capitale
La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato.
L’agevolazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Contributo riduzione costi Garanzia
Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito – in misura pari almeno al 50% – da un Confidi, è possibile richiedere anche il contributo dello 0.50% annuo dell’importo del finanziamento, per la riduzione dei costi della garanzia, per un massimo di 5 anni.
Contributo occupazione
Se oltre agli investimenti l’impresa incrementa la forza lavoro potrà beneficiare di € 5.000,00 per ogni ULA certificata fino ad un max di 3.
Attività Escluse
A. agricoltura, silvicoltura e pesca
– Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
– Coltivazioni di colture agricole non permanenti
– Coltivazione di colture permanenti
– Riproduzione delle piante
– Allevamento di animali
– Coltivazioni agricole associate all’allevamenti di animali: attività mista
Pesca e acquacoltura
– Pesca
– Acquacoltura
C. attività manifatturiere
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
G. commercio all’ingrosso e al dettaglio
– 46.38.10 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
– 46.38.20 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
– 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
– le grandi strutture di vendita (aventi superfici maggiori ai limiti indicati dall’art. 4, comma 3 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5);
– le attività di vendita al dettaglio effettuate a favore di dipendenti, da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (spacci interni).
ATTIVITÁ AMMESSE CON LIMITAZIONI
H. trasporto e magazzinaggio
– 49.41.00 Trasporto merci su strada
Sono inammissibili gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.
Attività di trasformazione e commercializzazione2 di prodotti agricoli previste dall’art. 32 del trattato CE
C. attività manifatturiere
10 Industrie alimentari
11 Industria della bevande
12 Industria del tabacco
Sono inammissibili gli aiuti:
– quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
– quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
G. commercio all’ingrosso e al dettaglio
Sono inammissibili gli aiuti:
– quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
– quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
Sono altresì esclusi dall’applicazione del Regolamento gli aiuti:
– destinati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse con l’attività di esportazione;
– condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.
L ‘intervento regionale è gestito secondo la regola e nei limite della normativa “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013), i Fondi messi a disposizione ammontano a € 29.000.000 (conto capitale) – € 500.000 (conto interessi)
Le richieste di agevolazioni verranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.