Dal 13 agosto 2011 è possibile utilizzare il contante solo per importi inferiori a 2.500 €. La manovra di Ferragosto è intervenuta sulla legge antiriciclaggio per favorire la tracciabilità dei flussi di pagamento che avvengono senza l’intervento degli intermediari finanziari.
Quel che interessa ora al contribuente è capire quali sono le regole attualmente in vigore per i pagamenti in contanti.
Le banconote possono essere usate tranquillamente per i pagamenti fino a 2.449 €, a partire da 2.500 €, invece, la transazione deve per forza passare attraverso un intermediario finanziario. La ragione è semplice: quando per un’operazione ci si avvale di un intermediario, questo è obbligato a rilevare l’operazione, identificare le parti interessate e comunicare i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate.
Per chi avesse già pensato di aggirare la norma, dividendo il pagamento in più tranches, ciascuna di importo inferiore a 2.500 €, deve sapere che ciò non è possibile. La norma, infatti, prevede che in caso di pagamenti frazionati, nessuno di questi può essere versato in contanti.
Il divieto riguarda anche:
-gli assegni, per i quali dal 13 agosto 2011, se di importo pari o superiore a 2.500 €, è obbligatorio inserire il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
-i libretti di deposito al portatore, esistenti alla data del 13.08.2011 e con saldo pari o superiore a 2.500 €, devono essere estinti o ricondotti entro la soglia dei 2.449 €. Il termine entro cui effettuare l’operazione è fissato al 30.09.2011.