L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 16 novembre 2011, stabilisce l’obbligo di comunicazione dei dati anagrafici dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente, o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.
L’invio alle Entrate dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell’impresa, individuale o collettiva nonché degli elementi identificativi dei beni, può essere assolta dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. Inoltre, come indica il Provvedimento, l’obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.