Con il recente articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 (“decreto crescita”) viene profondamente modificata la disciplina in materia di responsabilità solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
La nuova disposizione, infatti, prevede:
– la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto e senza alcun limite temporale,per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
– l’esclusione dalla responsabilità prevista solo se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.
l’attestazione dell’avvenuto adempimento dei predetti obblighi che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati.
– in assenza di tale documentazione viene previsto che sia l’appaltatore che il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della stessa.
– gli atti notificati entro termine al subappaltatore devono essere notificati anche al responsabile in solido (con l’evidente fine di tenere informato l’appaltatore di eventuali infrazioni fiscali del subappaltatore).