Agevolazione “prima casa ” : se si lavora nel Comune non decade

La S.C. nella sentenza N. 26740/2013 ha formulato un’importante norma giuridica ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale “prima casa”: l’agevolazione compete a chi lavora nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto della compravendita, nell’ipotesi che nell’atto di acquisto sia stato dichiarato dall’acquirente di voler trasferire in quel comune la propria residenza, anche se poi tale impegno è stato disatteso.
L’impegno di trasferire la residenza e la relativa sanzione di decadenza per l’eventuale inadempimento riguardano solo l’acquirente che invochi l’omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro ( in caso contrario infatti, tale secondo criterio territoriale non avrebbe alcun senso, esaurendone il primo l’ambito di rilevanza), in consonanza con lo scopo perseguito dall’agevolazione, che consiste nell’incentivare l’investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune “di residenza” o “di lavoro” dell’interessato.

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