Il Conto Termico 3.0, disciplinato dal decreto del 7 agosto 2025 del MASE e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, è una misura strutturale e senza scadenza pensata per sostenere interventi di piccola dimensione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla transizione verso fonti rinnovabili.
L’incentivo promuove due grandi ambiti di intervento:
– l’efficientamento energetico degli edifici esistenti;
– la produzione di energia termica da fonti rinnovabili o sistemi ad alta efficienza.
Soggetti beneficiari
Possono accedere agli incentivi:
- Amministrazioni pubbliche;
- Soggetti privati e imprese, con alcune distinzioni:
- Titolo II: solo per edifici del settore terziario (gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6);
- Titolo III: sia per edifici del settore terziario sia per quelli residenziali (gli edifici con categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10).
Interventi ammissibili
Titolo II – Efficienza energetica degli edifici
- isolamento termico dell’involucro;
- sostituzione di infissi;
- schermature solari;
- trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici;
- infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e impianti fotovoltaici, se abbinati alla sostituzione di pompe di calore esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, se abbinati alla sostituzione di pompe di calore esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
Titolo III – Produzione di energia termica da fonti rinnovabili
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Per accedere agli incentivi è necessario:
- avere la disponibilità dell’immobile (proprietà o altro titolo valido);
- che l’edificio sia dotato di impianto di climatizzazione invernale esistente al 25 dicembre 2025;
- utilizzare componenti nuovi o ricondizionati, correttamente dimensionati;
- rispettare specifiche condizioni tecniche in caso di impianti centralizzati.
Diagnosi energetica e APE
La diagnosi energetica ante intervento è obbligatoria solo nei seguenti casi:
| Titolo II | Obbligo diagnosi |
| a) Isolamento termico | Sì |
| b) Sostituzione infissi | Sì in caso di intero edificio e impianto risc. P > 200 kW |
| c) Schermature solari | Sì in caso di intero edificio e impianto risc. P > 200 kW |
| d) Ristrutturazione profonda in nZEB | Sì |
| e) Illuminazione a LED | No |
| f) Sistemi di building automation (BACS) | No |
| g) Impianto fotovoltaico | No |
| h) Stazioni di ricarica elettrica | No |
| Titolo III | Obbligo diagnosi |
| a) Pompe di calore (elettriche e a gas) | Sì in caso di impianti P > 200 kW |
| b) Generatori a biomassa | Sì in caso di impianti P > 200 kW |
| c) Impianti solari termici | Sì in caso di impianti P > 200 kW |
| d) Scaldacqua a pompa di calore | Sì in caso di impianti P > 200 kW |
| e) Sistemi ibridi | Sì in caso di impianti P > 200 kW |
| f) Allaccio a teleriscaldamento efficiente | Sì in caso di impianti P > 200 kW |
| g) Microcogenerazione da fonti rinnovabile | Sì in caso di impianti P > 200 kW |
Tipologia di sovvenzione
Nel rispetto dei principi di cumulabilità, l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.
In deroga a quanto sopra previsto, per gli interventi realizzati su:
- Edifici di Comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati e
- Edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del SSN, appartenenti a qualunque categoria catastale
l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, per una durata di 2 o 5 anni, a seconda dell’intervento. In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.
SPECIFICHE PER LE IMPRESE
Con riferimento agli interventi di cui al TITOLO II, l’intensità degli incentivi non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.
In caso di multi-intervento, l’intensità degli incentivi di cui sopra non supera il 30% dei costi ammissibili.
Le percentuali di intensità sopra previste possono essere aumentate:
- del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
- del 15%/5% in caso di interventi realizzati in zone in difficoltà;
- del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Con riferimento agli interventi di cui al TITOLO III, l’intensità degli incentivi non supera il 45% dei costi ammissibili. Tale intensità di aiuto può essere aumentata del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese.
Limite di spesa incentivabile
Per le imprese, la spesa degli incentivi non può superare il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.
Informazioni varie
Il decreto entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione. Successivamente, il GSE avrà 60 giorni per aggiornare il portale telematico e le regole applicative: la piena operatività del Conto Termico 3.0 è quindi attesa per febbraio 2026.