L’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito “Fondo”) è volto a concedere una garanzia pubblica su finanziamenti rientranti nella definizione di operazioni di microcredito (ex Decreto MEF n. 176/2014).
La concessione e l’erogazione di detti finanziamenti sono di esclusiva competenza degli intermediari finanziari abilitati all’esercizio del credito, per la Sardegna BANCO DI SARDEGNA (Cagliari, Nuoro e prov., Oristano e prov., Sassari e prov., Sud Sardegna).
L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica all’80% sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.
E’ stato reso operativo l’innalzamento da euro 25.000,00 ad euro 40.000,00 dell’importo massimo del Microcredito ex art. 111 del T.U.B. previsto dall’articolo 13, comma 9, del decreto-legge n.23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (DL Liquidità).
Soggetti ammessi
I soggetti beneficiari sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni.
Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate e a capitale ridotto, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).
Spese ammissibili
Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati:
– All’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta(incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci destinate alla vendita) o servizi connessi all’attività;
– Pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti soci lavoratori;
– Sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale;
– Ripristino capitale circolante;
– Operazioni di liquidità.
Non è ammissibile la ristrutturazione del debito.
Finanziamento
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000,00 per ciascun beneficiario.
Tale limite può essere aumentato di euro 10.000,00 qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E’ possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti, di 50.000 euro.