Come noto, il DLgs 23/2011 demanda alle norme previste per l’ICI la disciplina del regime sanzionatorio della nuova IMU.
Nello specifico, alle violazioni IMU sono applicabili le seguenti sanzioni:
– dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di €.51,00 in caso di mancata presentazione della dichiarazione;
– dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele;
– una sanzione da €.51,00 a €.258,00 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
– il 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta in “acconto” o a “saldo”, alle rispettive scadenze;
– da €.103,00 a €.516,00 se il modello F24 o il bollettino utilizzati per il versamento dell’imposta non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata.
Resta dubbia l’applicazione di un’unica sanzione in presenza di violazioni ripetute o “violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.