L’attuale disciplina sulla deduzione delle spese telefoniche è stata introdotta dalla Finanziaria 2007 che ai fini della deducibilità ha eliminato la distinzione in base allo strumento – fisso o mobile – utilizzato, e ha introdotto un criterio di deducibilità unico all’80%.
I professionisti e le imprese (in forma individuale o societaria) dal 1° gennaio 2007 deducono i costi di telefonia all’80%, intendendosi per tali:
• le quote di ammortamento, i canoni di leasing/noleggio relativi ad apparecchiature telefoniche;
• le spese di manutenzione e di impiego (costo del traffico telefonico).
Nella definizione di spese telefoniche trovano spazio ovviamente anche le spese per la connessione ad internet . Il Decreto Legislativo n. 259 qualifica come i servizi di comunicazione elettronica quelli “forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i se.rvizi di telecomunicazione e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (…)”. Si tratta, pertanto, di servizi di comunicazione resi attraverso qualsiasi modalità tecnologica.