Scheda carburante “sostituibile” da carta di credito o bancomat

I soggetti passivi Iva, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che effettuano operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione, prima dell’entrata in vigore del Decreto Sviluppo 2011, dovevano obbligatoriamente “certificare” tali acquisti mediante annotazione all’interno della “scheda carburante” in modo da poter:
– esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta;
– portare in deduzione il costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.
La scheda carburante è sostitutiva della fattura in tal senso.
In seguito all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo 2011, è possibile certificare gli acquisti di carburante, oltre che mediante la scheda carburante, anche mediante pagamenti effettuati “esclusivamente” con carte elettroniche di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte prepagate).
I soggetti che ricorrono sempre a tale metodo di pagamento sono esonerati dall’obbligo della scheda carburante, in quanto i dati utili per la certificazione ai fini dell’esercizio della detrazione dell’Iva e delle deduzione dei costi sono facilmente rinvenibili nell’estratto conto.

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