Il regime dell’ IVA per cassa sul fatturato 2012 con ogni probabilità sarà applicabile da molte più imprese rispetto al passato. Con la conversione in legge del Decreto sviluppo, infatti la facoltà di optare per questo regime è stata estesa ai soggetti passivi che hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro, anziché 200.000 € come previsto dal D.l. 185/2008. Il provvedimento attuativo è atteso per il 12 ottobre.
Ricordiamo che tale regime, inizialmente riservato agli enti pubblici, prevede che il cedente possa differire il versamento dell’imposta mediante l’apposizione nelle proprie fatture dell’annotazione: “Operazione IVA con esigibilità differita ai sensi dell’Art. 7 DL.29.11.2008 n. 185 conv. In legge 2/2009”. Ciò significa che il soggetto che presta il servizio o cede il bene nell’emettere fattura non è più tenuto a versare l’iva all’Erario ma può attendere il momento del pagamento da parte del cliente, con un indubbio vantaggio dal punto di vista finanziario.
D’altra parte però il regime opzionale dell’IVA per cassa prevede che il soggetto non rinvia solo il pagamento dell’Iva a debito, ma anche il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, che potrà avvenire solo quando il soggetto stesso paga i propri fornitori.