In sede di conversione del DL 16/2012 è stata modificato la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sia nell’ambito del reddito d’impresa (art. 102, comma 7 TUIR) che in relazione al reddito di lavoro autonomo(art. 54 comma 2 TUIR).
In particolare, viene soppresso il prerequisito della “durata minima fiscale” per fruire della deducibilità mentre la quota deducibile in ciascun periodo d’imposta rimane ancorata ai consueti criteri quantitativi (rimasti immutati).