Ravvedimento operoso: ammesso il pagamento frazionato

L’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile frazionare l’importo dovuto a titolo di ravvedimento, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione di debito versata tardivamente. È necessario, inoltre, che non siano intervenuti controlli fiscali e che non sia scaduto il termine previsto per il ravvedimento.
La risoluzione chiarisce che è concesso il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato, purché:
• gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione del debito d’imposta pagato in ritardo;
• il pagamento si concluda entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione.
Quindi, ad esempio, il contribuente che non abbia versato il 2° acconto Irpef 2010 per 100 Euro, potrà pagare in due o più soluzioni la quota capitale (20, 40, 30 e 10) con la relativa sanzione e gli interessi, purché ciò avvenga entro il 30.09.2011.
Se tra un versamento e l’altro dovesse intervenire un atto istruttorio, o se dovesse scadere il termine per il ravvedimento, quest’ultimo non sarebbe più valido e sulle eventuali somme residue non spetterebbe la riduzione delle sanzioni.

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